Errore medico e malasanità: quando spetta il risarcimento e come tutelarsi

Subire un danno alla salute a causa di un trattamento sanitario inadeguato è un’esperienza difficile, che lascia spesso il paziente disorientato: a chi rivolgersi, entro quando, e cosa serve per ottenere un risarcimento? Questo approfondimento offre un quadro chiaro dei principi che regolano la responsabilità medica in Italia e dei passi concreti per tutelare i propri diritti.

Che cos’è la responsabilità medica

Si parla di responsabilità medica quando un danno alla salute deriva da una condotta colposa — per negligenza, imprudenza o imperizia — di un professionista sanitario, oppure da un disservizio della struttura. Non ogni esito sfavorevole, però, configura un errore: la responsabilità sussiste solo quando la condotta si discosta dalle regole di diligenza e dalle linee guida applicabili al caso, e quando da tale condotta è derivato un danno.

La materia è oggi disciplinata principalmente dalla legge n. 24 del 2017 (cosiddetta legge Gelli-Bianco), che ha riformato in profondità il sistema della responsabilità sanitaria.

Il “doppio binario”: struttura e medico rispondono in modo diverso

Uno degli aspetti più importanti introdotti dalla riforma è la distinzione tra la posizione della struttura e quella del singolo professionista.

  • La struttura sanitaria (pubblica o privata) risponde a titolo contrattuale (art. 1218 del Codice civile), anche per l’operato dei medici di cui si avvale. Il termine di prescrizione è di dieci anni.
  • Il singolo medico dipendente della struttura risponde, di regola, a titolo extracontrattuale (art. 2043 del Codice civile), salvo che abbia assunto un’obbligazione direttamente con il paziente. In questo caso il termine di prescrizione è di cinque anni.

Il medico che opera invece come libero professionista, in proprio, risponde a titolo contrattuale verso il proprio assistito.

Questa distinzione non è un tecnicismo: incide sui termini entro cui agire e sulla ripartizione dell’onere della prova.

Chi deve provare cosa

Nell’azione verso la struttura, il paziente deve provare il rapporto di cura, il danno subìto (l’aggravamento delle condizioni o l’insorgere di una nuova patologia) e il nesso causale tra il trattamento e il danno. Spetta poi alla struttura, per liberarsi da responsabilità, dimostrare di avere adempiuto correttamente o che il danno è derivato da una causa a essa non imputabile.

Per questo la documentazione clinica assume un ruolo decisivo: la cartella clinica completa è spesso l’elemento attorno a cui ruota l’intera valutazione del caso.

Il consenso informato

Un capitolo a sé è quello del consenso informato. Il sanitario ha il dovere di informare il paziente sulla natura dell’intervento, sui rischi, sui benefici e sulle eventuali alternative, così da consentirgli una scelta consapevole. La violazione di questo dovere costituisce una fonte autonoma di responsabilità: può dar luogo a risarcimento anche quando la prestazione sanitaria sia stata, di per sé, correttamente eseguita.

Quali danni possono essere risarciti

Il risarcimento mira a ristorare tutte le conseguenze pregiudizievoli. In genere si distinguono:

  • il danno biologico, cioè la lesione dell’integrità psico-fisica, sia nella sua componente temporanea sia in quella permanente;
  • il danno morale, legato alla sofferenza patita;
  • il danno patrimoniale, che comprende le spese mediche sostenute e l’eventuale perdita di capacità di reddito.

La quantificazione passa da una valutazione medico-legale. Per la responsabilità sanitaria si applica oggi la Tabella Unica Nazionale (introdotta con il D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, in vigore dal 5 marzo 2025), che fissa i valori di riferimento per le lesioni di lieve e di non lieve entità; in precedenza la prassi si fondava soprattutto sulle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, tuttora un riferimento storico in materia.

Prima della causa: un tentativo obbligatorio

Una caratteristica peculiare di questa materia è che, prima di promuovere il giudizio di merito, la legge impone un passaggio preliminare come condizione di procedibilità: il ricorrente deve esperire, in alternativa,

  • un accertamento tecnico preventivo con finalità conciliativa (ATP ex art. 696-bis del Codice di procedura civile), nel quale un consulente nominato dal giudice valuta responsabilità e danno cercando di favorire un accordo; oppure
  • un procedimento di mediazione.

Solo se la conciliazione non riesce si può proseguire con la causa vera e propria. È un meccanismo pensato per chiudere più rapidamente le controversie fondate ed evitare giudizi superflui.

Cosa fare, in pratica

Se ritieni di aver subìto un danno da un trattamento sanitario, alcuni passi sono particolarmente importanti:

  1. Richiedi la cartella clinica completa alla struttura: è un tuo diritto ed è il documento di partenza per ogni valutazione.
  2. Fai esaminare il caso da un medico-legale, che potrà verificare se vi sia stato un errore e se esista il nesso con il danno.
  3. Rivolgiti a un avvocato per valutare la strategia, promuovere l’ATP o la mediazione e, se necessario, agire in giudizio.
  4. Attenzione ai termini: ricorda che la prescrizione può essere di cinque o dieci anni a seconda del soggetto nei cui confronti si agisce. Agire per tempo è essenziale.

In conclusione

Ogni vicenda di responsabilità medica è diversa e va valutata nel merito, con il supporto della documentazione clinica e di una perizia. La tempestività e la completezza della documentazione fanno spesso la differenza tra una pretesa fondata e una difficile da sostenere.

Riferimenti normativi

Avvertenza. Le informazioni contenute in questo sito e nei relativi articoli hanno carattere generale, descrittivo e meramente illustrativo, e non costituiscono parere legale né sostituiscono una consulenza professionale. Ogni caso presenta peculiarità che possono condurre a valutazioni diverse: il lettore è pertanto invitato a non assumere decisioni basandosi unicamente su questi contenuti, ma a rivolgersi a un avvocato per una valutazione personalizzata della propria situazione. I contenuti non generano alcuna responsabilità in capo all’autore.